Art. 6.
(Copertura finanziaria).

      1. All'eventuale onere derivante dall'attuazione dell'articolo 1 della presente legge, pari a 93 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2008 al 2014, si provvede, per gli anni 2008 e 2009, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni per i medesimi anni dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2007-2009, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2007, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. Per gli anni dal 2010 al 2014, si provvede ai sensi dell'articolo 11, comma 3, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni.
      2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.